Art. 21.
(Funzioni dei comuni).

      1. I comuni esercitano tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto e dell'utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo che tali funzioni non siano attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
      2. I comuni nell'esercizio delle loro funzioni si ispirano a criteri di decentramento e di cooperazione con altri comuni e con la provincia.
      3. I comuni esercitano altresì le funzioni a essi attribuite dalla regione autonoma e dallo Stato.